PRESENTAZIONE

 

Cenni storici

Stava per terminare il XIV^ Secolo (anno 1387) allorché i nove Sapienti che predisponevano gli Statuti della Città di Cremona avvertirono l'esigenza di dettare, tra le altre norme, una Rubrica per il buon regime dei "Dugali", ovverosia di quei corsi d'acqua interessanti il territorio amministrato aventi primariamente funzione di colatori.

Tali Dugali furono così direttamente gestiti, per quasi due secoli, dalla municipalità cremonese, la quale non si limitò a regolamentare, controllare e mantenere i corsi d'acqua esistenti, se pure in modo non continuo, ma intraprese intorno alla metà del '500 la costruzione di nuovi canali di colo (il Robecco e il Grumone) la cui funzione ancor oggi si manifesta fondamentale per il buon regime idraulico del territorio cremonese, ad est del versante del "Naviglio Civico", altrimenti investito dall'eccedenza d'acque atmosferiche e irrigue, immesse nel suddetto territorio attraverso le rogge derivanti acqua d'irrigazione dal sistema distributivo dei Navigli scorrenti nella parte superiore.

Nel 1568, allo scopo di rispondere alle esigenze di unitarietà tecnico-amministrativa del territorio soggetto ad opere di bonifica, fu eletta una Magistratura degli Argini e Dugali che, fino al 1777, opererà come amministrazione indipendente avendo come base regolamentare le "Provisiones Aggerum et Dugalium Agri Cremonensis" (1567), nell'ambito delle quali erano fissate, tra le altre norme, il principio della solidarietà contributiva in relazione al beneficio e la contribuenza veniva ripartita in ragione della superficie. Alla suddetta data del 1568 si fa pertanto risalire la nascita dell'istituzione consortile.

Ci fu poi un breve intermezzo in cui il Comune di Cremona resse direttamente l'Amministrazione degli Argini e Dugali; in tale periodo (precisamente nel Gennaio 1782) fu praticato il passaggio dalla contribuenza a superficie a quella basata sull'estimo restando peraltro invariato il rapporto originario del carico: per due terzi ai terreni comprensoriati e per un terzo alle rogge che entrano nel comprensorio e ai mulini.

Entrata in vigore la Legge italica 6.5.1806 e il relativo Regolamento del 20.5.1806, l'Amministrazione degli Argini e Dugali fu scissa e il 28.1.1809 (alla presenza di Podestà e Sindaci in rappresentanza di ben 102 località del Comprensorio) la "Società dei Dugali inferiori Cremonesi" fu organizzata in Consorzio con l'elezione della Delegazione rappresentante ed amministratrice.

L'istituzione fu poi riconosciuta anche dal Re d'Italia Vittorio Emanuele II il 25 Maggio 1866. Peraltro, la Delegazione dei Sindaci durò fino al 1814 quando, al ritorno degli Austriaci, i Delegati furono scelti tra coloro che godevano di un maggior censo.

A seguito dell'emanazione della Legge sui Lavori Pubblici 20 Marzo 1865 n. 2248, fu effettuata la revisione dell'antico Statuto e nel Marzo 1879 eletta, dal Consiglio dei Deputati Consorziali, composto da un rappresentante eletto da ciascuno dei Consigli dei Comuni Amministrativi accatastati nel Comprensorio, la nuova Delegazione del "Comprensorio Dugali inferiori cremonesi".

Cos'è il Consorzio di Bonifica Dugali

Il Consorzio di bonifica Dugali è costituito con D.P.G.R. Lombardia n° 15075 in data 5.7.1988.

Il Consorzio, Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 4 della Regione Lombardia 16.06.2003 n° 7, ha sede in Cremona, Via Amilcare Ponchielli n° 5.

Organi Istituzionali

L'art. 7 della Legge regionale n° 7/2003 definisce quali Organi del Consorzio di bonifica:
  • a) il Consiglio di Amministrazione;
  • b) il Presidente;
  • c) il Revisore dei conti;

    eletti, secondo le disposizioni di apposito regolamento elettorale, per un periodo di cinque anni.

  • Secondo l'art. 2 del Regolamento elettorale regionale 16.11.2004 n° 7, l'Assemblea è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel Catasto del Consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal Consorzio a' sensi dell'art. 15 della L. R. n° 7/2003, i titolari di diritti reali, nonché i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione. Tale Assemblea ha solo funzioni elettive, che esercita ogni cinque anni, quando viene convocata per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
  • Il Consiglio di Amministrazione è complessivamente costituito da n° 15 membri di cui 12 eletti dai Consorziati e 3 rappresentanti pubblici, dei quali 2 scelti tra i Comuni del comprensorio e 1 riservato alla Provincia.
    L'Assemblea elegge i propri 12 rappresentanti distinti in tre fasce di contribuenza. I 3 rappresentanti pubblici vengono invece designati dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Provincie del comprensorio, convocata dal Presidente della Provincia di Cremona.
    Il Consiglio di Amministrazione, composto da 15 membri così scelti, esercita i compiti stabiliti dall'art. 8 dello Statuto consortile:

    a) eleggere tra i rappresentanti dei consorziati, in occasione della prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente;
    b) approvare la relazione di inizio mandato;
    c) adottare col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati le modifiche statutarie;
    d) deliberare il piano triennale delle opere, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e i piani di riordino fondiario e irriguo;
    e) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
    f) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile dei servizi consortili;
    g) fissare gli emolumenti degli amministratori;
    h) deliberare sull'acquisto, sulla costituzione e sull'alienazione di diritti reali immobiliari;
    i) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
    l) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
    m) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale;
    n) autorizzare eventuali transazioni nonché ratificare la costituzione in giudizio deliberata in via d'urgenza dal Presidente;
    o) deliberare assunzione di mutui;
    p) affidare incarichi professionali a professionisti esterni all'organico del Consorzio;
    q) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
    r) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
    s) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
    t) deliberare le controdeduzioni ai ricorsi proposti avverso le proprie deliberazioni;
    u) deliberare in materia di ricorsi avverso l'elenco degli aventi diritto al voto;
    v) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
    w) deliberare ogni altro provvedimento attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o dal presente statuto.
  • Il Presidente, secondo l’art. 11 dello Statuto consortile, ha la rappresentanza legale del Consorzioed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

    1. convoca l'assemblea dei consorziati, fissa la data delle elezioni e approva l'elenco degli aventi diritto al voto
    2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
    3. sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
    4. propone al Consiglio la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e società partecipate;
    5. promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, in base agli indirizzi del Consiglio di amministrazione;
    6. propone al Consiglio la nomina del Direttore;
    7. sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, previa approvazione del Consiglio e del parere positivo del revisore dei conti;
    8. nomina i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici;
    9. propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
    10. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
    11. promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
    12. conferisce il mandato per la rappresentanza in giudizio del Consorzio;
    13. assume, in caso di indefferibilità e urgenza, le delibere di variazione del Bilancio preventivo da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i successivi trenta giorni.
  • Il Revisore dei conti è nominato dalla Regione Lombardia e, secondo l'art. 13 dello Statuto consortile,:
    a) esercita il controllo di legittimità sugli atti del Consorzio;
    b) vigila sulla gestione del Consorzio;
    c) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
    d) esamina e vista mensilmente gli atti deliberativi adottati d'urgenza dal Presidente e trimestralmente il conto di cassa.

    Il Revisore dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
    Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo.
    In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
    Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Presidente o dal Direttore, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.
  • Compiti Istituzionali

    Le finalità ed i compiti istituzionali sono definiti dall'art. 2 dello Statuto consortile:

    Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, della regimazione e della tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

    In particolare provvede:
    a) alla elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano regionale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
    b) all'adozione ed all'attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di riordino irriguo;
    c) alla progettazione ed alla esecuzione in concessione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione indicate nell'art. 2 della L.R. 7/03;
    d) alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché delle opere di protezione civile, delle opere di navigazione nonché all'esercizio di ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione dello spazio rurale, nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche;
    e) alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica sui canali consortili e di approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
    f) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi necessari a seguito di eventi calamitosi, nonché agli interventi per la derivazione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;
    g) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n.183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
    h) ad assumere le funzioni dei preesistenti consorzi di miglioramento fondiario, di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, e qualora autorizzati di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colo ed irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio consortile;
    i) al concorso, attraverso eventuali appositi accordi di programma con le competenti autorità, nella realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
    j) alla realizzazione di opere di protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e di irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
    k) all'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale;
    l) alla promozione di iniziative ed adozione di interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo;
    m) all'espressione di parere obbligatorio sulle istanze di concessione di derivazioni d'acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio;
    n) all'espressione di parere obbligatorio previsto dall'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14: "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";
    o) ad assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative:

    · alla trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
    · alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;
    p) ad eseguire, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, le opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempreché l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
    q) ad eseguire, ed a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;
    r) a vigilare sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica;
    s) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico;
    t) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuenza nei confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica;
    u) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
    v) tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPo, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni.
    Nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla precedente lett. r) il Consorzio:
    w) tiene informata la Regione Lombardia sull'attuazione del piano generale di bonifica;
    x) concorda, su richiesta della Regione stessa, le opere di competenza privata, da eseguirsi da parte di coloro che sono soggetti agli obblighi di bonifica, nonchè gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi.